Whistleblowing
Descrizione
La legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha introdotto nell’ordinamento italiano una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing. Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire. La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.
Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.
Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.
Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.
Una nuova disciplina in materia di whistleblowing è stata introdotta dal D. Lgs 24/2023 entrata in vigore il 30 marzo 2023 ma che ha acquistato efficacia il 15 luglio 2023. Il provvedimento raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato. In estrema sintesi, in essa avevamo rilevato che in base alla nuova normativa:
1) esistono 4 canali di segnalazione che sono canale interno, canale esterno gestito da ANAC, divulgazione pubblica, denuncia all'autorità giudiziaria
2) La scelta del canale di comunicazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower ma in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e solo al ricorrere di specifiche condizioni è possibile utilizzare uno degli altri canali possibili
3) Il canale di segnalazione interno è gestito direttamente dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (in ambito scolastico il Direttore Generale dell'USR)
4) I titolari che provvedono al trattamento dei dati relativi alla segnalazione del whistleblower devono fare quella che il GDPR chiama Data Protection Impact assesment (DPIA).
Pertanto, nel rispetto della vigente normativa, le segnalazioni di whistleblowing dei dipendenti delle istituzioni scolastiche debbano essere fatte all'USR attraverso un canale da esso definito e reso pubblico. Per questo si invitano gli interessati a consultare il sito web dell'Ufficio scolastico regionale.
La legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione)